
Bonus prima casa per i giovani: solo in fase di acquisto.
Bonus prima casa per i giovani prevista dal decreto Sostegni bis vale soltanto in fase d’acquisto. Non sono inclusi atti pre – rogito, alla caparra e agli acconti.
Buongiorno amici dei cipensiamonoicasa.it, il settore immobiliare è un mondo da scoprire. Come tale ogni giorno ci sono delle novità che potrebbero interessare chi ha intenzione di ristrutturare, chi di vendere e chi di comprare. Oggi parliamo di chi vuole acquistare una casa per la prima volta, in modo particolare del Bonus prima casa per i giovani.
A quanto pare il Bonus prima casa è accessibile anche ai giovani, ma con dei limiti. Queste sono le notizie riportate da Fisco Oggi, la rivista online dell’agenzia delle entrate, ma di cosa si tratta nello specifico? Andiamo a vedere.
Quando si applica l’agevolazione prima casa
La domanda posta riguarda la volontà di poter usufruire del decreto sostegni bis per i giovani under 36 in merito agli acquisti immobiliari.
Il contribuente chiede se può applicare il regime fiscale di favore anche in sede di registrazione del contratto preliminare, con riguardo, in particolare, all’imposta di registro proporzionale da versare per gli acconti e la caparra.
A tal proposito è opportuno ricordare che tutti i giovani che non abbiano ancora compiuto i 36 anni di età e con Isee non superiore a 40mila euro annui sono infatti esonerati dal pagamento delle imposte di registro e ipo-catastali sugli atti traslativi delle prime case anche per gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione.
L’incentivo è valido solo in fase di acquisto
La risposta dell’agenzia delle entrate qual è stata?
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’agevolazione per i giovani non può essere applicata in sede di registrazione del contratto preliminare ma solo dopo la stipula dell’atto di compravendita.
Sono quindi esclusi dall’esenzione i contratti preliminari e di conseguenza il contribuente dovrà versare l’imposta di registro prevista per il pre-rogito, gli acconti e la caparra. In seguito, potrà presentare istanza di rimborso della differenza tra l’imposta versata per caparra, gli acconti e l’imposta principale dovuta per il contratto definitivo. – informazioni detratte dal Fatto quotidiano.