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superbonus uffici commerciali

SUPERBONUS: PER GLI UFFICI COMMERCIALI?

Superbonus per gli uffici commerciali? Il Superbonus è un’agevolazione fiscale prevista dal decreto rilancio che permette una detrazione del 110% nell’ambito di specifici interventi. Ad oggi quali sono le novità?

Oggi parliamo del superbonus per gli uffici commerciali. La domanda è: un proprietario di un ufficio commerciale in un condominio, può godere di questo superbonus solo se il condominio è a prevalenza residenziale?

Per essere precisi, se si è proprietari di un ufficio commerciale stanziato all’interno di un condominio, si può godere del superbonus. Questo solo per i lavori che vengono fatti nelle zone comuni dell’edificio e non nel singolo studio. Il superbonus, infatti, serve a tutelare i lavori di ristrutturazione di edifici abitativi. Quindi sostanzialmente di case ed appartamenti. Se un luogo non è adibito a casa, ma ad ufficio allora non si può usufruire di questa possibilità.

Il superbonus per il condominio

Il superbonus, in vigore dal 1° luglio 2020 e valido fino al 31 dicembre 2020, riguarda interventi effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali. Ma anche su parti comuni di edifici residenziali stanziati nel territorio dello stato. Sono escluse, secondo quanto detto prima, le spese riguardanti interventi per lo svolgimento di attività d’impresa. Ovviamente, se l’intervento riguarda le parti comuni dell’edificio condominiale allora sarà possibile usufruire del superbonus.

Ma, se all’interno dell’edificio condominiale c’è una prevalenza di uffici, come si deve procedere? Si può accedere al superbonus? In questo caso, l’Agenzia delle entrate specifica che:

“qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50 per cento, è possibile ammettere alla detrazione. Anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali che sostengano le spese per le parti comuni. Se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione. Questo per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio”

In sostanza, se più della metà dell’edificio condominiale è costituito da uffici, non si potrà beneficiare dell’agevolazione fiscale.

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